Direttiva MIFID I - Direttiva MIFID II

 

Direttiva MIFID II

La Direttiva MIFID II, (Markets in Financial Instruments Directive) entra in vigore il 3 gennaio 2018. MIFID II introduce importanti modifiche nel mercato finanziario europeo, soprattutto per quanto attiene alla competenza professionale dei soggetti operanti, alla trasparenza delle diverse attività e all’esigenza di operare senza conflitti di interessi per la necessaria tutela del cliente risparmiatore.

MIFID II è considerata una tra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari riprendendo gli obiettivi della direttiva originale MIFID I ampliandone il campo di azione.

MIFID II estende l'ambito di applicazione agli strumenti finanziari non regolamentati e inoltre si collega con altre normative quali:

OTC, regolamentazione degli strumenti derivati;
OTC, regolamentazione delle infrastrutture di post-trading;
MAD, aggiornamento della Direttiva Market Abuse;
SDA, regolamentazione dei Sistemi di Deposito Accentrato;
SLD (Securities Law Directive,), regolamentazione delle differenze in termini di trattamento legale
dei titoli.

MIFID II incide sulla “Struttura del mercato”, sulla “Trasparenza prima e dopo la vendita”, sul “Consolidamento dei dati”, “Maggiori poteri di controllo per i derivati sulle materie prime”, “Segnalazioni sulle transazioni”, “Massima protezione per i clienti investitori”.
MIFID II impone requisiti impegnativi a tutti i soggetti operanti nei mercati finanziari e richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali esperte, sia interne sia esterne all’impresa. La MIFID II condivide lo scopo originario della direttiva del 2004 e ne conferma le scelte di fondo. L’obiettivo è infatti lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. I risparmiatori hanno pertanto la possibilità di investire e le imprese di investimento la facoltà di prestare servizi di investimento a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”), in modo più semplice e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell’Unione. Come già nella direttiva del 2004, vi sono varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

Un altro aspetto importante è l’innalzamento del livello di informazione da fornire al cliente sui prodotti finanziari e sulla consulenza. Nel nuovo tipo di sistema di consulenza descritto nella MIFID II, l'intermediario deve spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e di indipendenza che riesce a garantire ed il compenso che il cliente deve riconoscere.

MIFID II e la figura del Consulente finanziario - requisiti professionali.

La Commissione Europea con la MiFID II ha apportato cambiamenti importanti sull’attività professionale del Consulente Finanziario. Tale figura professionale, dopo l’introduzione della Direttiva MiFID II, comprende molti soggetti, tra i quali abbiamo i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, le Società di Consulenza, i Consulenti Autonomi, le Sim di Consulenza.
La Consob, basandosi sulle “Guidelines for the assessment of knowledge and competence” dell’ESMA (Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), in occasione della consultazione risalente allo scorso dicembre 2016, si è concentrata sui seguenti punti:

• l’elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall’ESMA;
• il periodo di tempo ritenuto necessario per l’acquisizione di un’esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati;
• il periodo di lavoro “sotto supervisione” da parte del personale privo di qualifiche idonee e/o dell’esperienza adeguata.

Quindi, da quanto stabilito dalle nuove normative, si evince che la figura del Consulente Autonomo non solo è sancita in modo chiaro anche in Italia, ma acquisirà sempre maggiore diffusione in quanto più aderente alle direttive Europee in termini di trasparenza e tutela del risparmiatore senza alcun conflitto di interesse. Infatti, dai primi commenti è emersa l’intenzione della Commissione Europea di rendere obbligatoria l’indipendenza nelle attività di consulenza, cioè chi esercita tale professione non può richiedere compensi/incentivi di alcun tipo se non da parte dei propri clienti. Ciò in quanto il consulente finanziario è tenuto a operare nell’interesse esclusivo del suo cliente.

In conclusione i maggiori cambiamenti riguarderanno l’ambito remunerativo a seguito dell’introduzione della consulenza su base indipendente pagata a parcella dal cliente, e l’attività di relazione con il cliente stesso, vista la necessaria maggiore preparazione richiesta al consulente per offrire un servizio al passo con le novità di mercato. Perché anche nel caso di consulenza non indipendente il livello qualitativo del servizio dovrà necessariamente alzarsi corredandolo di servizi finanziari e di altri servizi che abbiano valenza su tutto il patrimonio del cliente. Ad incidere sul futuro del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (l’ex Promotore) contribuirà anche la maggiore concorrenza tra le diverse tipologie di professionisti che operano nel mercato, grazie all’avvio del nuovo Albo Unico dei consulenti finanziari, e alla maggiore trasparenza che passa attraverso l’esplicitazione dei costi e l’attività di product governance.

In futuro gli operatori finanziari dovranno fare maggiore attenzione ai costi diretti e indiretti applicati a clienti. La direttiva MIFID II prevede infatti che il consulente dovrà fornire maggiori indicazioni sui costi, sia nel caso in cui la consulenza venga pagata direttamente dal cliente (quella cosiddetta indipendente) sia nel caso in cui venga retribuita tramite commissioni caricate sul prodotto

Direttiva MIFID I

La Direttiva MIFID I, (Markets in Financial Instruments Directive), è un vero e proprio codice di garanzie per i consumatori. Entrata in vigore il primo novembre 2007, in Italia e in altri 26 Paesi dell’Unione Europea, la Mifid - Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva sui Mercati di Strumenti Finanziari) configura una normativa complessa, e altrettanto lo sono i regolamenti emanati dalle autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Consob.

Le novità più importanti sono, almeno per quanto riguarda il rapporto fra i risparmiatori privati (i più tutelati dalla direttiva, che li distingue espressamente da investitori qualificati e istituzionali) e banche, Sim, Sgr, le seguenti:

La nuova classificazione della clientela
La MIFID individua tre tipi di clienti: controparti qualificate, clientela professionale e clientela al dettaglio o "retail".
Le regole di condotta a carico degli intermediari sono diverse a seconda del tipo di cliente, con la maggior tutela prevista quando si tratta di privati.
La clientela sarà quindi suddivisa in tre categorie, a seconda della protezione da applicare loro:
a) controparti qualificate (i cosiddetti clienti istituzionali, ai quali non si applica la "best execution", ovvero l'obbligo dell'intermediario di fornire la migliore negoziazione possibile);
b) clienti professionali (avranno una tutela ridotta rispetto agli obblighi previsti per la prestazione di servizi di investimento);
c) clienti al dettaglio (avranno la massima garanzia prevista dalla MIFID).

La “best execution”
È l'obbligo, per le imprese d'investimento, di eseguire le negoziazioni per conto del cliente alle migliori condizioni possibili. Per tutte le tipologie di strumenti finanziari, l’intermediario deve garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile dal punto di vista per esempio del prezzo, dei costi, della rapidità. Caso per caso dovrà quindi scegliere anche la sede in cui eseguire l’ordine: dai mercati regolamentati ai sistemi multilaterali, e così via. E successivamente dovrà essere in grado di dimostrare al cliente di aver ottenuto il migliore risultato possibile. Ogni intermediario dovrà quindi dotarsi di una propria “Best execution policy”, una strategia che consenta il raggiungimento di questo obiettivo.

L’execution only
Quando si tratta di strumenti finanziari “non complessi”, tuttavia, è possibile ricorrere a una nuova modalità di negoziazione, la execution only, in base alla quale l’intermediario non è tenuto a fornire informazioni ai clienti, né alla “profilatura”, ma si limita a eseguire l’ordine.

Conflitto d'interessi

Secondo questa normativa, gli intermediari finanziari, saranno obbligati ad adottare ogni misura idonea a garantire le migliori performance possibili alla clientela, anche a costo di rimetterci. Vi sarà, inoltre, più trasparenza. Il collocamento, la raccolta ordini e la negoziazione consteranno di informazioni meno complete e richiederanno il meno stringente criterio dell'appropriatezza. Resta fuori dal provvedimento l'execution only.

La "profilatura"

È un'altra delle novità (relative, peraltro, perché in Italia già esiste una procedura di questo genere) per i risparmiatori: attraverso questionari l’intermediario si informa del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e della sua conoscenza degli strumenti finanziari. Vale sempre la pena di compilarli con attenzione perché da questi può dipendere la possibilità di far valere le proprie ragionei: l'investitore che dice di essere disposto ad assumere rischi anche elevati, o di conoscere strumenti complessi come i derivati o i fondi hedge non potrà poi lamentarsi in caso di perdite gravi.

L’attività di consulenza

Con la direttiva nasce un nuovo servizio di investimento, la consulenza, che diventa un'attività indipendente e non strumentale alla fornitura di altri servizi d'investimento. In pratica potrà nascere anche in Italia la figura del consulente finanziario indipendente, un professionista che non ha l’obiettivo di vendere servizi o prodotti di investimento, ma esclusivamente di aiutare il cliente nelle sue scelte finanziarie. Infatti, è stata introdotta la possibilità, per le persone fisiche, di prestare servizi di consulenza finanziaria, dopo che questi si siano iscritti ad un albo redatto e tenuto da un organismo di tutela e controllo, appositamente costituito, che avrà, fra le altre cose, il potere di sospendere o addirittura radiare chi commette gravi infrazioni.

Vigilanza
Individuate nuove modalità di collaborazione tra le autorità. Sarà, inoltre, fatto valere il protocollo d'intesa che regola, coordina e chiarisce i compiti di vigilanza spettanti a ciascuna autorità in base al criterio della prevalenza delle funzioni.

Finisce la concentrazione degli scambi
Una conseguenza di questa norma è l’eliminazione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati. Le reti UniCredit e Intesa Sanpaolo, per esempio, hanno già deciso di inserire Tlx (la “Società-Mercato”, controllata dagli stessi gruppi, per la negoziazione di strumenti finanziari) nella propria execution policy come sistema di negoziazione di riferimento per tutti i titoli negoziati sulla stessa, vale a dire circa 2700 titoli.

I conflitti di interesse
È previsto un rafforzamento delle regole interne per prevenire i conflitti, attraverso la realizzazione di una politica aziendale di gestione, da comunicare ai clienti. In presenza di potenziali conflitti di interessi a carico dell’intermediario, la Mifid prevede tuttavia solamente l’obbligo di informarne chiaramente i clienti. È poi responsabilità del cliente decidere se accettare o no l’offerta dei servizi di investimento dell’intermediario.

Informazioni sugli incentivi
Gli intermediari sono obbligati a comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze; devono inoltre dimostrare che questi non danneggiano la qualità del servizio ma hanno, al contrario, l’obiettivo di accrescerla.

Arrivano gli stranieri?

La vigilanza sulle imprese che prestano servizi finanziari in altre nazioni della Ue è esercitata dalle Autorithy del Paese d'origine. Non ci saranno quindi ostacoli, per società straniere, alla vendita dei loro prodotti e servizi in Italia. Con tutte le difficoltà che, per un investitore privato, può comportare l'avere a che fare con prodotti nuovi e diversi, provenienti da mercati finanziari più evoluti del nostro.

La Direttiva MIFID - Markets in Financial Instruments Directive
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