Art.
1284 del Codice Civile
Titolo: Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura
pari allo 0,20% in ragione d'anno.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il
15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell'anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura
del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali,
se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura
legale.