I Nuovi Orizzonti del Mercato dell’Occupazione

Da alcuni anni una e vera e propria rivoluzione sta cambiando il concetto di lavoro attraverso norme di promozione dell’occupazione.
Ogni legge finanziaria, in genere, contiene interventi, previsti per l’anno successivo, a favore dei lavoratori in difficoltà, però l’alternativa al vecchio Ufficio di Collocamento si è incominciato ad osservarla già con la legge 28.02.1987 n. 56 (norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) dove erano istituite, in ogni regione, le agenzie per l’impiego.
L’obiettivo principale è quello di incentivare l’incontro tra la domanda e l’offerta locale di lavoro, per promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione e per favorire l’impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro.
Per lo svolgimento della sua attività, l’agenzia regionale per l’impiego si avvale dei locali e delle attrezzature del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni).
Altre norme avevano istituito i cosiddetti lavori socialmente utili: con la legge 24.06.1997, n.196 (art. 22), si delegava il Governo per la revisione della materia.
Ma lo spirito innovatore proprio di questa norma è rappresentato dall’apertura verso imprese private quali soggetti legittimati a mediare la richiesta di lavoro temporaneo tra datore e lavoratore non occupato. Il tabù dell’assunzione a tempo indeterminato prevista dai contratti collettivi di lavoro è così superato. Dove prima esisteva il cosiddetto “caporalato” rappresentato dal mediatore (illegale), che speculava sulla disoccupazione, ora lo Stato autorizza e riconosce specifici soggetti privati, iscritti in un apposito albo, come abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, definito anche interinale.


L’art. 2 della legge 24.06.1997 n. 196 stabilisce, infatti, che l’attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società o cooperative di produzione e lavoro (composte di almeno cinquanta soci) iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti:
La costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero di cooperativa, sia italiana sia di un altro Stato membro dell’U.E.; l’inclusione nella denominazione delle parole “società di fornitura di lavoro temporaneo”, quale oggetto esclusivo dell’attività; un capitale versato non inferiore ad un miliardo di lire e la sede o una sua dipendenza in Italia.
La disponibilità d’uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l’attività interessi un ambito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni.
A garanzia dei crediti dei lavoratori assunti, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito di L. 700 milioni presso un istituto di credito avente sede in Italia, mentre, dal terzo anno in poi, la disposizione di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al cinque per cento del fatturato (al netto d’Iva) e comunque non inferiore a L. 700 milioni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull’abilità dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, imponendo alla società concedente di comunicare gli spostamenti di sedi o l’apertura di filiali o succursali, la cessazione dell’attività, oltre all’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.
Nei confronti dell’impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente, l’art. 10 della citata legge, prevede delle sanzioni, e precisamente:
Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa utilizzatrice si considera assunto da quest’ultima con contratto a tempo indeterminato in caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in particolare se manca la data d’inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 20 percento della retribuzione giornaliera, a carico dell’impresa fornitrice, per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, se la prosecuzione del lavoro sia stata concordata con la stessa impresa fornitrice. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa all’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da L. 5 milioni a L. 12 milioni. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo delle società abilitate all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
E’ il contratto mediante il quale un’impresa (privata) di fornitura di lavoro temporaneo (successivamente denominata “impresa fornitrice”), iscritta all’albo precedentemente indicato, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti con regolare contratto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (di seguito denominata “impresa utilizzatrice”), azienda che ha necessità del lavoratore per il soddisfacimento d’esigenze di carattere temporaneo.
Le aziende si rivolgono alle imprese che prestano lavoratori interinali quando hanno bisogno di personale supplementare per far fronte a situazioni di forte produttività, rimanendo competitive, in qualsiasi settore, avendo bisogno di migliorare la qualità dei prodotti e servizi, o a fronte di sostituzioni impreviste (malattia, ferie, maternità). Una volta ricevuta la richiesta di lavoro temporaneo, le organizzazioni che lo forniscono individuano i lavoratori più idonei che sono inviati, per un periodo stabilito, all’interno di queste aziende.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) della categoria d’appartenenza dell’impresa utilizzatrice e stipulati con i sindacati più rappresentativi;
Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
Nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi i divieti di legge.

Divieti nella fornitura di lavoro temporaneo

E’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
Per le qualifiche d’esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai CCNL;
Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura di lavoro temporaneo avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto;
Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
A favore d’imprese non in regola con la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D. L.vo 19.09.94 n. 626.
Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per il lavori particolarmente pericolosi, individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo, quindi, è il contratto con il quale l’impresa fornitrice assume il lavoratore sia a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, sia a tempo indeterminato.
Nel primo caso, il lavoratore temporaneo svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e controllo dell’impresa medesima; nel secondo caso, a tempo indeterminato, il lavoratore rimane a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge attività lavorativa presso terzi.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato, esclusivamente, in forma scritta e copia dello stesso è rilasciata al lavoratore entro cinque giorni dalla data d’inizio dell’attività lavoratrice.

Elementi e contenuti del contratto
I motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
L’indicazione dell’impresa fornitrice e della sua iscrizione all’albo, oltre alla cauzione versata ovvero fideiussione prevista per legge.
Indicazione dell’impresa utilizzatrice.
Le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento contrattuale.
L’eventuale periodo di prova e la durata del medesimo.
Il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo spettante.
La data d’inizio ed il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice.
Le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo d’attività.
Il periodo d’assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo d’assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso (licenziamento).
Il lavoratore temporaneo è a tutti gli effetti, un dipendente dell’organizzazione che lo fornisce, salvaguardando tutte le garanzie previste dalla contrattazione. Ogni lavoratore temporaneo riceve la busta paga e la retribuzione dalla stessa organizzazione (impresa fornitrice) che provvede anche a pagare tutti gli oneri contributivi e previdenziali.
L’impresa fornitrice (ma il contratto può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’impresa utilizzatrice) informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi sono assunti, come previsto per legge.

Prestazione di lavoro e retribuzione

Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’impresa utilizzatrice per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice stessa.
Al lavoratore temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quel cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice.
L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore temporaneo a mansioni superiori, deve dare immediata comunicazione scritta all’impresa fornitrice, consegnadone copia al lavoratore medesimo.
L’impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre alle garanzie richieste per legge, dell’obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall’impresa fornitrice, anche in relazione alle differenze retributive per eventuali prestazioni spettanti per mansioni superiori.
Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, esclusi quelli conseguenti una determinata anzianità di servizio.
Ad esclusioni delle norme in materia d’igiene e della sicurezza del lavoro, il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini del contratto collettivo di lavoro, ma si applicano integralmente tutti i diritti sindacali previsti dalla legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
La regolare assunzione del lavoratore interinale consente di ricevere la stessa retribuzione dei dipendenti di pari qualifica dell’azienda presso di cui lavora, la copertura previdenziale, assistenziale e assicurativa, a carico dell’organizzazione che fornisce il lavoro temporaneo, tutte le informazioni sui rischi inerenti al posto di lavoro, oltre a firmare un contratto scritto e
dettagliato e, infine, nessun ostacolo o limitazione per un’eventuale assunzione definitiva, da parte dell’azienda dove il lavoratore presta il proprio lavoro.
La formazione dei candidati al lavoro temporaneo può essere basata su una fase teorica sviluppata presso le strutture dell’organizzazione e una fase pratica presso le aziende, dando adeguate risposte alle varie esigenze di flessibilità del personale richiesto, per esempio, nella gran distribuzione (banconisti, magazzinieri, panettieri, macellai, cassieri, ecc), oppure la ricerca e la selezione può avvenire per il personale medico, paramedico, infermieristico e socio – assistenziale, gestendo situazioni d’assenze temporanee e garantendo presenza ed efficienza nei settori della pubblica utilità. Anche il settore della ristorazione e del catering possono offrire vantaggi sia per le imprese sia per i lavoratori (camerieri, maitre di hotel, barman, portieri di notte, cuochi e relativi aiuti, personale di fatica, centralinisti, banconieri fast – food, governanti e segretari, ecc.).
Recentemente, visto anche l’aumento della domanda, queste organizzazioni di lavoro interinale offrono personale nell’area economico – legale – finanziaria, selezionando candidati per studi legali, società di revisione contabile e società di consulenza, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Il settore informatico e tecnologico è caratterizzato da velocità e flessibilità, anche nella gestione delle risorse umane e, quindi, il lavoro temporaneo trova sempre più applicazione ed è richiesto per sistemisti, operatori, web master, programmatori e ingegneri informatici.
Recentemente la normativa del lavoro temporaneo o interinale ha trovato applicazione anche presso le pubbliche amministrazioni, a seguito d’accordi sindacali con il Governo.
L’orario di lavoro è fissato, generalmente, in 40 ore settimanali, secondo le qualifiche funzionali o profili professionali e salvo quanto diversamente previsto dagli specifici contratti collettivi di categoria.
Il “posto fisso” è stato superato dalla realtà della flessibilità nel mercato del lavoro e anche gli enti pubblici ne stanno prendendo atto. Il lavoro temporaneo, comunque, può essere un buon biglietto d’ingresso per una posizione successivamente meglio consolidata.
Alcune proposte di lavoro temporaneo potrebbero essere ideali se:
si desidera un lavoro flessibile in termini di orario.
Non si desidera rimanere esclusi dal mercato del lavoro, accettando di riqualificarsi e aggiornare la propria professionalità.
Si è alla ricerca del primo lavoro senza poter offrire nessuna esperienza diretta e, spesso, non si riesce ad instaurare un rapporto diretto di domanda e offerta tra il lavoratore e l’azienda: il lavoro temporaneo è un ottimo biglietto da visita, sempre più apprezzato dalle aziende.
Si aspira ad acquisire esperienze diverse e conoscere varie realtà professionali, iniziando a realizzare alcune aspirazioni personali.

Infortunio o malattia professionale
Doveri del lavoratore
Ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro in conformità alle istruzioni, alla formazione ricevuta e ai mezzi forniti dall’azienda.
E’ importante perciò ricordare di:
Osservare le disposizioni e le istruzioni che sono state impartite;
Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al responsabile del reparto o ufficio o ai suoi incaricati le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché eventuali condizioni di pericolo delle quali si è venuti a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell’ambito delle personali competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al responsabile della sicurezza e al sindacato;
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre fuori della propria competenza o comunque rischiose;
Non assumere cibo o bevande e non fumare nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o infettanti;
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
Partecipare ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati per l’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione;
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e incaricati, all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute.
I lavoratori che non rispettano tali obblighi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da Lire 400.000 ad 1.200.000.

In caso di infortunio sul lavoro
Il datore di lavoro deve garantire che sia fatto tutto quello che la normativa impone, l’esperienza e la tecnica suggeriscono per evitare gli infortuni mentre si svolge il proprio lavoro.
Occorre, perciò, pretendere di lavorare nella massima sicurezza, cercando di far valere i propri diritti, avvalendosi anche del sindacato, e svolgendo le proprie mansioni con cura e attenzione, comportandosi secondo le regole, la formazione e le istruzioni ricevute, senza imprudenze per non creare danno a se stessi e agli altri.
Tuttavia, se un infortunio dovesse accadere è importante provvedere a:
prestare le prime cure ai lavoratori colpiti, secondo le istruzioni ricevute e utilizzando i mezzi sanitari che devono essere stati messi a disposizione.
Se necessario, chiamare subito l’autoambulanza per il trasporto al servizio di pronto soccorso.
informare immediatamente il datore di lavoro, anche se l’infortunio è di lieve entità (oltre ai familiari, nei casi gravi).
Se il caso lo richiede, organizzare la sorveglianza del luogo, della macchina o dell’impianto dove l’incidente è accaduto, al fine di impedire manomissioni.
Nei casi perciò possa prevedersi la morte o un’invalidità superiore ai trenta giorni, richiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell’inchiesta volta ad accertare le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, le sue cause e conseguenze ed eventuali deficienze nelle misure di igiene e di prevenzione, oltre a sensibilizzare ed organizzare la partecipazione dei lavoratori che siano stati testimoni dei fatti.
Accertarsi che sia fatta e correttamente compilata la denuncia di infortunio, che il datore di lavoro è obbligato a fare all’INAIL e all’autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) entro due giorni da quello in cui ne ha avuta notizia, per tutti i casi che non siano giudicati guaribili entro tre giorni successivi a quello dell’evento.
Pretendere, d’accordo con le rappresentanze sindacali e della sicurezza dei lavoratori, che sia comunque svolta un’approfondita analisi aziendale delle ragioni che possono aver provocato l’infortunio, ai fini di poter correggere le procedure e disporre le misure di prevenzione e di sicurezza necessarie affinché non abbia a ripetersi. A tale scopo l’analisi va fatta anche se si è
trattato di un infortunio lieve o se per puro caso non si è fatto male nessuno.
Il datore di lavoro che omette di denunciare all’INAIL e all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni (prognostica non guaribile entro tre giorni) da cui siano colpiti i propri dipendenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.
Il lavoratore che non abbia dato immediata notizia e informazione che gli è accaduto un infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, perciò questi non abbia potuto fare la denuncia all’INAIL, non percepisce l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio stesso.

In caso di malattia professionale

Quando la prevenzione è trascurata, il lavoro può essere causa, oltre che di infortuni, anche di malattie.
Si parla allora di malattie professionali. Alcune sono note e diffuse: per esempio, la sordità, la silicosi o certe malattie della pelle. Altre, in moltissimi casi, non sono riconosciute nella loro origine lavorativa, perché è raro che sia capita la relazione tra la malattia del paziente/lavoratore e il lavoro che svolge o ha svolto in passato.
Perciò, se ad esempio si opera con attrezzature rumorose, se si lavora in mezzo a polvere o si respira fumi e vapori, se sì stati coinvolti o a contatto con sostanze o materiali irritanti, o si accusano dei disturbi perché ci si sente meno o si patisce spesso il catarro o bruciori alle mani, si può trattare di malattia dovuta a causa lavorativa.
Occorre allora rivolgersi al Servizio Sanitario presso la propria A.S.L., Ufficio competente per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per effettuare gli accertamenti e per le cure necessarie.
In caso di malattia professionale, se la causa è ancora presente nel proprio posto di lavoro, bisogna segnalarlo al responsabile della sicurezza, o rivolgersi al sindacato, discutendo insieme per le opportune iniziative volte a eliminare alla fonte i rischi presenti o, se questo non è possibile, comunque ridurli al minimo.
Anche per le malattie professionali, accertate o sospette, il datore di lavoro è tenuto alla denuncia all’INAIL, che deve essere fatta entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ne ha avuto notizia. Al lavoratore, riconosciuta la malattia professionale, ha diritto ad un indennizzo assicurativo da parte dell’INAIL.
Il datore di lavoro che omette di fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

Responsabilità civili e/o penali del datore di lavoro
Se un lavoratore riporta lesioni personali da cui deriva un’inabilità al lavoro di durata non inferiore a quaranta giorni o in caso di morte, è aperto d’ufficio dalla Procura della Repubblica un procedimento penale nel quale si dovrà accertare la sussistenza o meno di una responsabilità del datore di lavoro.
In ogni caso, anche in mancanza dei presupposti di una procedibilità, è possibile presentare formale atto di querela entro novanta giorni dall’evento lesivo. Il lavoratore ha interesse a che sia accertata la reale dinamica dell’infortunio e verificare se
siano state violate norme di prevenzione antinfortunistica. E’ molto importante che la situazione di fatto in cui si è verificato l’infortunio sia accertata immediatamente per evitare che sia travisata o modificata.
Il lavoratore infortunato ha diritto, quale parte offesa, di nominare un difensore il quale potrà presentare memorie, indicare elementi di prova, assistere ad alcuni atti istruttori, avvalendosi della facoltà di nominare consulenti tecnici e di avere copia degli atti prima del processo. Lo stesso lavoratore potrà, inoltre, rivolgersi ai rappresentanti sindacali delegati in azienda o ai
colleghi di lavoro per acquisire notizie circa l’effettiva dinamica dell’infortunio e la presenza di testimoni.
Le notizie riguardanti le cause che hanno determinato l’infortunio dovranno essere riportate al difensore che potrà portarle a conoscenza del magistrato che sta svolgendo le indagini. Il lavoratore infortunato, ultimate le indagine preliminari da parte della Procura della Repubblica, ha inoltre facoltà di costituirsi parte civile, per chiedere al datore di lavoro, già in sede di
processo penale, il risarcimento dei danni subiti.
Il lavoratore può autorizzare il sindacato ad intervenire nel processo penale, sia per ottenere una maggiore tutela e perché si realizzi nel processo un’effettiva parità di posizione rispetto al datore di lavoro e, quindi, si superi la situazione di oggettiva difficoltà nascente dal confronto con lo stesso datore di lavoro.

Cosa deve fare il lavoratore

Infine, occorre ricordare che:
L’infortunio può essere evitato perché le norme di legge prevedono che l’attività lavorativa deve essere svolta adottando tutte le misure necessarie e tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.
La sicurezza va rivendicata al datore di lavoro che deve approntare tutte le misure idonee, deve informare i lavoratori dei rischi specifici e deve disporre ed esigere che i singoli dipendenti osservino tali norme e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Al lavoratore infortunato va garantita ogni tutela affinché già nel primo momento dell’infortunio siano raccolte notizie delle cause e circostanze e che queste siano riportate fedelmente presso la Polizia Giudiziaria in occasione dell’inchiesta sull’infortunio.
Ogni infortunio grave va immediatamente segnalato al sindacato di categoria o ai relativi patronati per richiedere l’opportuna indagine e che subito dopo va fatto un incontro, con l’avvocato, per le procedure che vanno svolte già in un primo momento.
La prudenza, la sobrietà e la prevenzione, nel posto di lavoro sono fondamentali per evitare danni irreparabili.

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