L’art.
2 della legge 24.06.1997 n. 196 stabilisce, infatti, che l’attività
di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata
soltanto da società o cooperative di produzione e lavoro
(composte di almeno cinquanta soci) iscritte in apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previo accertamento della sussistenza dei seguenti
requisiti:
La costituzione della società nella forma di società
di capitali ovvero di cooperativa, sia italiana sia di un
altro Stato membro dell’U.E.; l’inclusione nella
denominazione delle parole “società di fornitura
di lavoro temporaneo”, quale oggetto esclusivo dell’attività;
un capitale versato non inferiore ad un miliardo di lire e
la sede o una sua dipendenza in Italia.
La disponibilità d’uffici e di competenze professionali
idonee allo svolgimento dell’attività di fornitura
di manodopera nonché la garanzia che l’attività
interessi un ambito distribuito sull’intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni.
A garanzia dei crediti dei lavoratori assunti, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito di L. 700 milioni presso
un istituto di credito avente sede in Italia, mentre, dal
terzo anno in poi, la disposizione di una fideiussione bancaria
o assicurativa non inferiore al cinque per cento del fatturato
(al netto d’Iva) e comunque non inferiore a L. 700 milioni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
vigilanza e controllo sull’abilità dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
imponendo alla società concedente di comunicare gli
spostamenti di sedi o l’apertura di filiali o succursali,
la cessazione dell’attività, oltre all’obbligo
di fornire tutte le informazioni richieste.
Nei confronti dell’impresa utilizzatrice che ricorra
alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente, l’art.
10 della citata legge, prevede delle sanzioni, e precisamente:
Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest’ultima con
contratto a tempo indeterminato in caso di mancanza di forma
scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in particolare se manca la data d’inizio
e il termine dello svolgimento dell’attività
lavorativa.
Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,
il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 20 percento
della retribuzione giornaliera, a carico dell’impresa
fornitrice, per ogni giorno di continuazione del rapporto
e fino al decimo giorno successivo, se la prosecuzione del
lavoro sia stata concordata con la stessa impresa fornitrice.
Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore
si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa
utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore
per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito
con la pena alternativa all’arresto non superiore ad
un anno e dell’ammenda da L. 5 milioni a L. 12 milioni.
In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione
dall’albo delle società abilitate all’attività
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
E’ il contratto mediante il quale un’impresa
(privata) di fornitura di lavoro temporaneo (successivamente
denominata “impresa fornitrice”), iscritta all’albo
precedentemente indicato, pone uno o più lavoratori,
di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”,
da essa assunti con regolare contratto, a disposizione di
un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa
(di seguito denominata “impresa utilizzatrice”),
azienda che ha necessità del lavoratore per il soddisfacimento
d’esigenze di carattere temporaneo.
Le aziende si rivolgono alle imprese che prestano lavoratori
interinali quando hanno bisogno di personale supplementare
per far fronte a situazioni di forte produttività,
rimanendo competitive, in qualsiasi settore, avendo bisogno
di migliorare la qualità dei prodotti e servizi, o
a fronte di sostituzioni impreviste (malattia, ferie, maternità).
Una volta ricevuta la richiesta di lavoro temporaneo, le organizzazioni
che lo forniscono individuano i lavoratori più idonei
che sono inviati, per un periodo stabilito, all’interno
di queste aziende.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può
essere concluso:
Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL)
della categoria d’appartenenza dell’impresa utilizzatrice
e stipulati con i sindacati più rappresentativi;
Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
dai normali assetti produttivi aziendali;
Nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi
i divieti di legge.
Divieti nella fornitura di lavoro temporaneo
E’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
Per le qualifiche d’esiguo contenuto professionale,
individuate come tali dai CCNL;
Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura, salvo che la fornitura di lavoro temporaneo
avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti
con diritto di conservazione del posto;
Presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario,
con diritto al trattamento d’integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
A favore d’imprese non in regola con la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del
D. L.vo 19.09.94 n. 626.
Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per il lavori particolarmente pericolosi, individuati con
decreto del Ministro del lavoro.
Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo,
quindi, è il contratto con il quale l’impresa
fornitrice assume il lavoratore sia a tempo determinato corrispondente
alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice, sia a tempo indeterminato.
Nel primo caso, il lavoratore temporaneo svolge la propria
attività nell’interesse e sotto la direzione
e controllo dell’impresa medesima; nel secondo caso,
a tempo indeterminato, il lavoratore rimane a disposizione
dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge
attività lavorativa presso terzi.
Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è
stipulato, esclusivamente, in forma scritta e copia dello
stesso è rilasciata al lavoratore entro cinque giorni
dalla data d’inizio dell’attività lavoratrice.
Elementi e contenuti del contratto
I motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo.
L’indicazione dell’impresa fornitrice e della
sua iscrizione all’albo, oltre alla cauzione versata
ovvero fideiussione prevista per legge.
Indicazione dell’impresa utilizzatrice.
Le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed
il relativo inquadramento contrattuale.
L’eventuale periodo di prova e la durata del medesimo.
Il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo
spettante.
La data d’inizio ed il termine dello svolgimento dell’attività
lavorativa presso l’impresa utilizzatrice.
Le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo d’attività.
Il periodo d’assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto
di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo
d’assegnazione, salvo il caso di mancato superamento
della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di
recesso (licenziamento).
Il lavoratore temporaneo è a tutti gli effetti, un
dipendente dell’organizzazione che lo fornisce, salvaguardando
tutte le garanzie previste dalla contrattazione. Ogni lavoratore
temporaneo riceve la busta paga e la retribuzione dalla stessa
organizzazione (impresa fornitrice) che provvede anche a pagare
tutti gli oneri contributivi e previdenziali.
L’impresa fornitrice (ma il contratto può prevedere
che tale obbligo sia adempiuto dall’impresa utilizzatrice)
informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale e li
forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro
necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa
per la quale essi sono assunti, come previsto per legge.
Prestazione di lavoro e retribuzione
Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività
secondo le istruzioni impartite dall’impresa utilizzatrice
per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro
ed è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte
le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori
dipendenti dell’impresa utilizzatrice stessa.
Al lavoratore temporaneo è corrisposto un trattamento
non inferiore a quel cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell’impresa utilizzatrice.
L’impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il
lavoratore temporaneo a mansioni superiori, deve dare immediata
comunicazione scritta all’impresa fornitrice, consegnadone
copia al lavoratore medesimo.
L’impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre alle
garanzie richieste per legge, dell’obbligo della retribuzione
e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall’impresa
fornitrice, anche in relazione alle differenze retributive
per eventuali prestazioni spettanti per mansioni superiori.
Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto di fruire di
tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell’impresa utilizzatrice, esclusi quelli conseguenti
una determinata anzianità di servizio.
Ad esclusioni delle norme in materia d’igiene e della
sicurezza del lavoro, il prestatore di lavoro temporaneo non
è computato nell’organico dell’impresa
utilizzatrice ai fini del contratto collettivo di lavoro,
ma si applicano integralmente tutti i diritti sindacali previsti
dalla legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
La regolare assunzione del lavoratore interinale consente
di ricevere la stessa retribuzione dei dipendenti di pari
qualifica dell’azienda presso di cui lavora, la copertura
previdenziale, assistenziale e assicurativa, a carico dell’organizzazione
che fornisce il lavoro temporaneo, tutte le informazioni sui
rischi inerenti al posto di lavoro, oltre a firmare un contratto
scritto e
dettagliato e, infine, nessun ostacolo o limitazione per un’eventuale
assunzione definitiva, da parte dell’azienda dove il
lavoratore presta il proprio lavoro.
La formazione dei candidati al lavoro temporaneo può
essere basata su una fase teorica sviluppata presso le strutture
dell’organizzazione e una fase pratica presso le aziende,
dando adeguate risposte alle varie esigenze di flessibilità
del personale richiesto, per esempio, nella gran distribuzione
(banconisti, magazzinieri, panettieri, macellai, cassieri,
ecc), oppure la ricerca e la selezione può avvenire
per il personale medico, paramedico, infermieristico e socio
– assistenziale, gestendo situazioni d’assenze
temporanee e garantendo presenza ed efficienza nei settori
della pubblica utilità. Anche il settore della ristorazione
e del catering possono offrire vantaggi sia per le imprese
sia per i lavoratori (camerieri, maitre di hotel, barman,
portieri di notte, cuochi e relativi aiuti, personale di fatica,
centralinisti, banconieri fast – food, governanti e
segretari, ecc.).
Recentemente, visto anche l’aumento della domanda, queste
organizzazioni di lavoro interinale offrono personale nell’area
economico – legale – finanziaria, selezionando
candidati per studi legali, società di revisione contabile
e società di consulenza, istituti di credito, finanziari
e assicurativi. Il settore informatico e tecnologico è
caratterizzato da velocità e flessibilità, anche
nella gestione delle risorse umane e, quindi, il lavoro temporaneo
trova sempre più applicazione ed è richiesto
per sistemisti, operatori, web master, programmatori e ingegneri
informatici.
Recentemente la normativa del lavoro temporaneo o interinale
ha trovato applicazione anche presso le pubbliche amministrazioni,
a seguito d’accordi sindacali con il Governo.
L’orario di lavoro è fissato, generalmente, in
40 ore settimanali, secondo le qualifiche funzionali o profili
professionali e salvo quanto diversamente previsto dagli specifici
contratti collettivi di categoria.
Il “posto fisso” è stato superato dalla
realtà della flessibilità nel mercato del lavoro
e anche gli enti pubblici ne stanno prendendo atto. Il lavoro
temporaneo, comunque, può essere un buon biglietto
d’ingresso per una posizione successivamente meglio
consolidata.
Alcune proposte di lavoro temporaneo potrebbero essere ideali
se:
si desidera un lavoro flessibile in termini di orario.
Non si desidera rimanere esclusi dal mercato del lavoro, accettando
di riqualificarsi e aggiornare la propria professionalità.
Si è alla ricerca del primo lavoro senza poter offrire
nessuna esperienza diretta e, spesso, non si riesce ad instaurare
un rapporto diretto di domanda e offerta tra il lavoratore
e l’azienda: il lavoro temporaneo è un ottimo
biglietto da visita, sempre più apprezzato dalle aziende.
Si aspira ad acquisire esperienze diverse e conoscere varie
realtà professionali, iniziando a realizzare alcune
aspirazioni personali.
Infortunio o malattia professionale
Doveri del lavoratore
Ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria
sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti
nel luogo di lavoro in conformità alle istruzioni,
alla formazione ricevuta e ai mezzi forniti dall’azienda.
E’ importante perciò ricordare di:
Osservare le disposizioni e le istruzioni che sono state impartite;
Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;
Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al responsabile
del reparto o ufficio o ai suoi incaricati le deficienze delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione nonché
eventuali condizioni di pericolo delle quali si è venuti
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza,
nell’ambito delle personali competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al responsabile della
sicurezza e al sindacato;
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre fuori
della propria competenza o comunque rischiose;
Non assumere cibo o bevande e non fumare nelle aree di lavoro
in cui c’è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni
o infettanti;
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
Partecipare ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati per l’uso corretto delle attrezzature
e dei dispositivi individuali di protezione;
Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e incaricati,
all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per
tutelare la sicurezza e la salute.
I lavoratori che non rispettano tali obblighi sono puniti
con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda
da Lire 400.000 ad 1.200.000.
In caso di infortunio sul lavoro
Il datore di lavoro deve garantire che sia fatto tutto quello
che la normativa impone, l’esperienza e la tecnica suggeriscono
per evitare gli infortuni mentre si svolge il proprio lavoro.
Occorre, perciò, pretendere di lavorare nella massima
sicurezza, cercando di far valere i propri diritti, avvalendosi
anche del sindacato, e svolgendo le proprie mansioni con cura
e attenzione, comportandosi secondo le regole, la formazione
e le istruzioni ricevute, senza imprudenze per non creare
danno a se stessi e agli altri.
Tuttavia, se un infortunio dovesse accadere è importante
provvedere a:
prestare le prime cure ai lavoratori colpiti, secondo le istruzioni
ricevute e utilizzando i mezzi sanitari che devono essere
stati messi a disposizione.
Se necessario, chiamare subito l’autoambulanza per il
trasporto al servizio di pronto soccorso.
informare immediatamente il datore di lavoro, anche se l’infortunio
è di lieve entità (oltre ai familiari, nei casi
gravi).
Se il caso lo richiede, organizzare la sorveglianza del luogo,
della macchina o dell’impianto dove l’incidente
è accaduto, al fine di impedire manomissioni.
Nei casi perciò possa prevedersi la morte o un’invalidità
superiore ai trenta giorni, richiedere l’intervento
dell’Autorità Giudiziaria per lo svolgimento
dell’inchiesta volta ad accertare le circostanze in
cui è avvenuto l’infortunio, le sue cause e conseguenze
ed eventuali deficienze nelle misure di igiene e di prevenzione,
oltre a sensibilizzare ed organizzare la partecipazione dei
lavoratori che siano stati testimoni dei fatti.
Accertarsi che sia fatta e correttamente compilata la denuncia
di infortunio, che il datore di lavoro è obbligato
a fare all’INAIL e all’autorità locale
di pubblica sicurezza (Sindaco) entro due giorni da quello
in cui ne ha avuta notizia, per tutti i casi che non siano
giudicati guaribili entro tre giorni successivi a quello dell’evento.
Pretendere, d’accordo con le rappresentanze sindacali
e della sicurezza dei lavoratori, che sia comunque svolta
un’approfondita analisi aziendale delle ragioni che
possono aver provocato l’infortunio, ai fini di poter
correggere le procedure e disporre le misure di prevenzione
e di sicurezza necessarie affinché non abbia a ripetersi.
A tale scopo l’analisi va fatta anche se si è
trattato di un infortunio lieve o se per puro caso non si
è fatto male nessuno.
Il datore di lavoro che omette di denunciare all’INAIL
e all’autorità locale di pubblica sicurezza gli
infortuni (prognostica non guaribile entro tre giorni) da
cui siano colpiti i propri dipendenti, è soggetto ad
una sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.
Il lavoratore che non abbia dato immediata notizia e informazione
che gli è accaduto un infortunio, anche se di lieve
entità, al proprio datore di lavoro, perciò
questi non abbia potuto fare la denuncia all’INAIL,
non percepisce l’indennità per i giorni antecedenti
a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio
stesso.
In caso di malattia professionale
Quando la prevenzione è trascurata, il lavoro può
essere causa, oltre che di infortuni, anche di malattie.
Si parla allora di malattie professionali. Alcune sono note
e diffuse: per esempio, la sordità, la silicosi o certe
malattie della pelle. Altre, in moltissimi casi, non sono
riconosciute nella loro origine lavorativa, perché
è raro che sia capita la relazione tra la malattia
del paziente/lavoratore e il lavoro che svolge o ha svolto
in passato.
Perciò, se ad esempio si opera con attrezzature rumorose,
se si lavora in mezzo a polvere o si respira fumi e vapori,
se sì stati coinvolti o a contatto con sostanze o materiali
irritanti, o si accusano dei disturbi perché ci si
sente meno o si patisce spesso il catarro o bruciori alle
mani, si può trattare di malattia dovuta a causa lavorativa.
Occorre allora rivolgersi al Servizio Sanitario presso la
propria A.S.L., Ufficio competente per la tutela della salute
nei luoghi di lavoro, per effettuare gli accertamenti e per
le cure necessarie.
In caso di malattia professionale, se la causa è ancora
presente nel proprio posto di lavoro, bisogna segnalarlo al
responsabile della sicurezza, o rivolgersi al sindacato, discutendo
insieme per le opportune iniziative volte a eliminare alla
fonte i rischi presenti o, se questo non è possibile,
comunque ridurli al minimo.
Anche per le malattie professionali, accertate o sospette,
il datore di lavoro è tenuto alla denuncia all’INAIL,
che deve essere fatta entro i cinque giorni successivi a quello
nel quale ne ha avuto notizia. Al lavoratore, riconosciuta
la malattia professionale, ha diritto ad un indennizzo assicurativo
da parte dell’INAIL.
Il datore di lavoro che omette di fare la denuncia di malattia
professionale all’INAIL, è soggetto ad una sanzione
amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.
Responsabilità civili e/o penali del datore
di lavoro
Se un lavoratore riporta lesioni personali da cui deriva un’inabilità
al lavoro di durata non inferiore a quaranta giorni o in caso
di morte, è aperto d’ufficio dalla Procura della
Repubblica un procedimento penale nel quale si dovrà
accertare la sussistenza o meno di una responsabilità
del datore di lavoro.
In ogni caso, anche in mancanza dei presupposti di una procedibilità,
è possibile presentare formale atto di querela entro
novanta giorni dall’evento lesivo. Il lavoratore ha
interesse a che sia accertata la reale dinamica dell’infortunio
e verificare se
siano state violate norme di prevenzione antinfortunistica.
E’ molto importante che la situazione di fatto in cui
si è verificato l’infortunio sia accertata immediatamente
per evitare che sia travisata o modificata.
Il lavoratore infortunato ha diritto, quale parte offesa,
di nominare un difensore il quale potrà presentare
memorie, indicare elementi di prova, assistere ad alcuni atti
istruttori, avvalendosi della facoltà di nominare consulenti
tecnici e di avere copia degli atti prima del processo. Lo
stesso lavoratore potrà, inoltre, rivolgersi ai rappresentanti
sindacali delegati in azienda o ai
colleghi di lavoro per acquisire notizie circa l’effettiva
dinamica dell’infortunio e la presenza di testimoni.
Le notizie riguardanti le cause che hanno determinato l’infortunio
dovranno essere riportate al difensore che potrà portarle
a conoscenza del magistrato che sta svolgendo le indagini.
Il lavoratore infortunato, ultimate le indagine preliminari
da parte della Procura della Repubblica, ha inoltre facoltà
di costituirsi parte civile, per chiedere al datore di lavoro,
già in sede di
processo penale, il risarcimento dei danni subiti.
Il lavoratore può autorizzare il sindacato ad intervenire
nel processo penale, sia per ottenere una maggiore tutela
e perché si realizzi nel processo un’effettiva
parità di posizione rispetto al datore di lavoro e,
quindi, si superi la situazione di oggettiva difficoltà
nascente dal confronto con lo stesso datore di lavoro.
Cosa deve fare il lavoratore
Infine, occorre ricordare che:
L’infortunio può essere evitato perché
le norme di legge prevedono che l’attività lavorativa
deve essere svolta adottando tutte le misure necessarie e
tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza
e della tecnica.
La sicurezza va rivendicata al datore di lavoro che deve approntare
tutte le misure idonee, deve informare i lavoratori dei rischi
specifici e deve disporre ed esigere che i singoli dipendenti
osservino tali norme e usino i mezzi di protezione messi a
loro disposizione.
Al lavoratore infortunato va garantita ogni tutela affinché
già nel primo momento dell’infortunio siano raccolte
notizie delle cause e circostanze e che queste siano riportate
fedelmente presso la Polizia Giudiziaria in occasione dell’inchiesta
sull’infortunio.
Ogni infortunio grave va immediatamente segnalato al sindacato
di categoria o ai relativi patronati per richiedere l’opportuna
indagine e che subito dopo va fatto un incontro, con l’avvocato,
per le procedure che vanno svolte già in un primo momento.
La prudenza, la sobrietà e la prevenzione, nel posto
di lavoro sono fondamentali per evitare danni irreparabili.
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