La Direttiva MIFID
La Direttiva MIFID, (Markets in Financial Instruments
Directive), è un vero e proprio codice di garanzie per i
consumatori. Entrata in vigore il primo novembre 2007, in Italia
e in altri 26 Paesi dell’Unione Europea, la Mifid - Markets
in Financial Instruments Directive (Direttiva sui Mercati di Strumenti
Finanziari) configura una normativa complessa, e altrettanto lo
sono i regolamenti emanati dalle autorità di vigilanza, Banca
d’Italia e Consob.
Le novità più importanti sono, almeno per quanto riguarda
il rapporto fra i risparmiatori privati (i più tutelati dalla
direttiva, che li distingue espressamente da investitori qualificati
e istituzionali) e banche, Sim, Sgr, le seguenti:
La nuova classificazione della clientela
La MIFID individua tre tipi di clienti: controparti qualificate,
clientela professionale e clientela al dettaglio o "retail".
Le regole di condotta a carico degli intermediari sono diverse a
seconda del tipo di cliente, con la maggior tutela prevista quando
si tratta di privati.
La clientela sarà quindi suddivisa in tre categorie, a seconda
della protezione da applicare loro:
a) controparti qualificate (i cosiddetti clienti istituzionali,
ai quali non si applica la "best execution", ovvero l'obbligo
dell'intermediario di fornire la migliore negoziazione possibile);
b) clienti professionali (avranno una tutela ridotta rispetto agli
obblighi previsti per la prestazione di servizi di investimento);
c) clienti al dettaglio (avranno la massima garanzia prevista dalla
MIFID).
La “best execution”
È l'obbligo, per le imprese d'investimento, di eseguire le
negoziazioni per conto del cliente alle migliori condizioni possibili.
Per tutte le tipologie di strumenti finanziari, l’intermediario
deve garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato
possibile dal punto di vista per esempio del prezzo, dei costi,
della rapidità. Caso per caso dovrà quindi scegliere
anche la sede in cui eseguire l’ordine: dai mercati regolamentati
ai sistemi multilaterali, e così via. E successivamente dovrà
essere in grado di dimostrare al cliente di aver ottenuto il migliore
risultato possibile. Ogni intermediario dovrà quindi dotarsi
di una propria “Best execution policy”, una strategia
che consenta il raggiungimento di questo obiettivo.
L’execution only
Quando si tratta di strumenti finanziari “non complessi”,
tuttavia, è possibile ricorrere a una nuova modalità
di negoziazione, la execution only, in base alla quale l’intermediario
non è tenuto a fornire informazioni ai clienti, né
alla “profilatura”, ma si limita a eseguire l’ordine.
Conflitto d'interessi
Secondo questa normativa, gli intermediari finanziari, saranno obbligati
ad adottare ogni misura idonea a garantire le migliori performance
possibili alla clientela, anche a costo di rimetterci. Vi sarà,
inoltre, più trasparenza. Il collocamento, la raccolta ordini
e la negoziazione consteranno di informazioni meno complete e richiederanno
il meno stringente criterio dell'appropriatezza. Resta fuori dal
provvedimento l'execution only.
La "profilatura"
È un'altra delle novità (relative, peraltro, perché
in Italia già esiste una procedura di questo genere) per
i risparmiatori: attraverso questionari l’intermediario si
informa del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e
della sua conoscenza degli strumenti finanziari. Vale sempre la
pena di compilarli con attenzione perché da questi può
dipendere la possibilità di far valere le proprie ragionei:
l'investitore che dice di essere disposto ad assumere rischi anche
elevati, o di conoscere strumenti complessi come i derivati o i
fondi hedge non potrà poi lamentarsi in caso di perdite gravi.
L’attività di consulenza
Con la direttiva nasce un nuovo servizio di investimento, la consulenza,
che diventa un'attività indipendente e non strumentale alla
fornitura di altri servizi d'investimento. In pratica potrà
nascere anche in Italia la figura del consulente finanziario indipendente,
un professionista che non ha l’obiettivo di vendere servizi
o prodotti di investimento, ma esclusivamente di aiutare il cliente
nelle sue scelte finanziarie. Infatti, è stata introdotta
la possibilità, per le persone fisiche, di prestare servizi
di consulenza finanziaria, dopo che questi si siano iscritti ad
un albo redatto e tenuto da un organismo di tutela e controllo,
appositamente costituito, che avrà, fra le altre cose, il
potere di sospendere o addirittura radiare chi commette gravi infrazioni.
Vigilanza
Individuate nuove modalità di collaborazione tra le autorità.
Sarà, inoltre, fatto valere il protocollo d'intesa che regola,
coordina e chiarisce i compiti di vigilanza spettanti a ciascuna
autorità in base al criterio della prevalenza delle funzioni.
Finisce la concentrazione degli scambi
Una conseguenza di questa norma è l’eliminazione dell'obbligo
di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati. Le reti
UniCredit e Intesa Sanpaolo, per esempio, hanno già deciso
di inserire Tlx (la “Società-Mercato”, controllata
dagli stessi gruppi, per la negoziazione di strumenti finanziari)
nella propria execution policy come sistema di negoziazione di riferimento
per tutti i titoli negoziati sulla stessa, vale a dire circa 2700
titoli.
I conflitti di interesse
È previsto un rafforzamento delle regole interne per prevenire
i conflitti, attraverso la realizzazione di una politica aziendale
di gestione, da comunicare ai clienti. In presenza di potenziali
conflitti di interessi a carico dell’intermediario, la Mifid
prevede tuttavia solamente l’obbligo di informarne chiaramente
i clienti. È poi responsabilità del cliente decidere
se accettare o no l’offerta dei servizi di investimento dell’intermediario.
Informazioni sugli incentivi
Gli intermediari sono obbligati a comunicare alla clientela gli
incentivi percepiti da controparti terze; devono inoltre dimostrare
che questi non danneggiano la qualità del servizio ma hanno,
al contrario, l’obiettivo di accrescerla.
Arrivano gli stranieri?
La vigilanza sulle imprese che prestano servizi finanziari in altre
nazioni della Ue è esercitata dalle Autorithy del Paese d'origine.
Non ci saranno quindi ostacoli, per società straniere, alla
vendita dei loro prodotti e servizi in Italia. Con tutte le difficoltà
che, per un investitore privato, può comportare l'avere a
che fare con prodotti nuovi e diversi, provenienti da mercati finanziari
più evoluti del nostro.
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