Direttiva MIFID II
La Direttiva MIFID II, (Markets in Financial Instruments
Directive) entra in vigore il 3 gennaio 2018. MIFID II introduce
importanti modifiche nel mercato finanziario europeo, soprattutto
per quanto attiene alla competenza professionale dei soggetti operanti,
alla trasparenza delle diverse attività e all’esigenza
di operare senza conflitti di interessi per la necessaria tutela
del cliente risparmiatore.
MIFID II è considerata una tra le Direttive a maggiore impatto
nei confronti degli intermediari finanziari riprendendo gli obiettivi
della direttiva originale MIFID I ampliandone il campo di azione.
MIFID II estende l'ambito di applicazione agli strumenti finanziari
non regolamentati e inoltre si collega con altre normative quali:
OTC, regolamentazione degli strumenti derivati;
OTC, regolamentazione delle infrastrutture di post-trading;
MAD, aggiornamento della Direttiva Market Abuse;
SDA, regolamentazione dei Sistemi di Deposito Accentrato;
SLD (Securities Law Directive,), regolamentazione delle differenze
in termini di trattamento legale
dei titoli.
MIFID II incide sulla “Struttura del mercato”, sulla
“Trasparenza prima e dopo la vendita”, sul “Consolidamento
dei dati”, “Maggiori poteri di controllo per i derivati
sulle materie prime”, “Segnalazioni sulle transazioni”,
“Massima protezione per i clienti investitori”.
MIFID II impone requisiti impegnativi a tutti i soggetti operanti
nei mercati finanziari e richiede il coinvolgimento di diverse figure
professionali esperte, sia interne sia esterne all’impresa.
La MIFID II condivide lo scopo originario della direttiva del 2004
e ne conferma le scelte di fondo. L’obiettivo è infatti
lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa,
nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli
investitori. I risparmiatori hanno pertanto la possibilità
di investire e le imprese di investimento la facoltà di prestare
servizi di investimento a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto
unico”), in modo più semplice e a condizioni identiche
in tutti gli Stati dell’Unione. Come già nella direttiva
del 2004, vi sono varie disposizioni che, in quanto ispirate al
dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono
una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali
conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata
profilatura del risparmiatore.
Un altro aspetto importante è l’innalzamento del livello
di informazione da fornire al cliente sui prodotti finanziari e
sulla consulenza. Nel nuovo tipo di sistema di consulenza descritto
nella MIFID II, l'intermediario deve spiegare al cliente in maniera
chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il
grado di autonomia e di indipendenza che riesce a garantire ed il
compenso che il cliente deve riconoscere.
MIFID II e la figura del Consulente finanziario - requisiti
professionali.
La Commissione Europea con la MiFID II ha apportato cambiamenti
importanti sull’attività professionale del Consulente
Finanziario. Tale figura professionale, dopo l’introduzione
della Direttiva MiFID II, comprende molti soggetti, tra i quali
abbiamo i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori
sede, le Società di Consulenza, i Consulenti Autonomi, le
Sim di Consulenza.
La Consob, basandosi sulle “Guidelines for the assessment
of knowledge and competence” dell’ESMA (Autorità
Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), in occasione
della consultazione risalente allo scorso dicembre 2016, si è
concentrata sui seguenti punti:
• l’elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri
stabiliti dall’ESMA;
• il periodo di tempo ritenuto necessario per l’acquisizione
di un’esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze
e conoscenze necessarie per l’espletamento dei compiti assegnati;
• il periodo di lavoro “sotto supervisione” da
parte del personale privo di qualifiche idonee e/o dell’esperienza
adeguata.
Quindi, da quanto stabilito dalle nuove normative, si evince che
la figura del Consulente Autonomo non solo è sancita in modo
chiaro anche in Italia, ma acquisirà sempre maggiore diffusione
in quanto più aderente alle direttive Europee in termini
di trasparenza e tutela del risparmiatore senza alcun conflitto
di interesse. Infatti, dai primi commenti è emersa l’intenzione
della Commissione Europea di rendere obbligatoria l’indipendenza
nelle attività di consulenza, cioè chi esercita tale
professione non può richiedere compensi/incentivi di alcun
tipo se non da parte dei propri clienti. Ciò in quanto il
consulente finanziario è tenuto a operare nell’interesse
esclusivo del suo cliente.
In conclusione i maggiori cambiamenti riguarderanno l’ambito
remunerativo a seguito dell’introduzione della consulenza
su base indipendente pagata a parcella dal cliente, e l’attività
di relazione con il cliente stesso, vista la necessaria maggiore
preparazione richiesta al consulente per offrire un servizio al
passo con le novità di mercato. Perché anche nel caso
di consulenza non indipendente il livello qualitativo del servizio
dovrà necessariamente alzarsi corredandolo di servizi finanziari
e di altri servizi che abbiano valenza su tutto il patrimonio del
cliente. Ad incidere sul futuro del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede (l’ex Promotore) contribuirà
anche la maggiore concorrenza tra le diverse tipologie di professionisti
che operano nel mercato, grazie all’avvio del nuovo Albo Unico
dei consulenti finanziari, e alla maggiore trasparenza che passa
attraverso l’esplicitazione dei costi e l’attività
di product governance.
In futuro gli operatori finanziari dovranno fare maggiore attenzione
ai costi diretti e indiretti applicati a clienti. La direttiva MIFID
II prevede infatti che il consulente dovrà fornire maggiori
indicazioni sui costi, sia nel caso in cui la consulenza venga pagata
direttamente dal cliente (quella cosiddetta indipendente) sia nel
caso in cui venga retribuita tramite commissioni caricate sul prodotto
Direttiva MIFID
I
La Direttiva MIFID I, (Markets in Financial Instruments
Directive), è un vero e proprio codice di garanzie per i
consumatori. Entrata in vigore il primo novembre 2007, in Italia
e in altri 26 Paesi dell’Unione Europea, la Mifid - Markets
in Financial Instruments Directive (Direttiva sui Mercati di Strumenti
Finanziari) configura una normativa complessa, e altrettanto lo
sono i regolamenti emanati dalle autorità di vigilanza, Banca
d’Italia e Consob.
Le novità più importanti sono, almeno per quanto riguarda
il rapporto fra i risparmiatori privati (i più tutelati dalla
direttiva, che li distingue espressamente da investitori qualificati
e istituzionali) e banche, Sim, Sgr, le seguenti:
La nuova classificazione della clientela
La MIFID individua tre tipi di clienti: controparti qualificate,
clientela professionale e clientela al dettaglio o "retail".
Le regole di condotta a carico degli intermediari sono diverse a
seconda del tipo di cliente, con la maggior tutela prevista quando
si tratta di privati.
La clientela sarà quindi suddivisa in tre categorie, a seconda
della protezione da applicare loro:
a) controparti qualificate (i cosiddetti clienti istituzionali,
ai quali non si applica la "best execution", ovvero l'obbligo
dell'intermediario di fornire la migliore negoziazione possibile);
b) clienti professionali (avranno una tutela ridotta rispetto agli
obblighi previsti per la prestazione di servizi di investimento);
c) clienti al dettaglio (avranno la massima garanzia prevista dalla
MIFID).
La “best execution”
È l'obbligo, per le imprese d'investimento, di eseguire le
negoziazioni per conto del cliente alle migliori condizioni possibili.
Per tutte le tipologie di strumenti finanziari, l’intermediario
deve garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato
possibile dal punto di vista per esempio del prezzo, dei costi,
della rapidità. Caso per caso dovrà quindi scegliere
anche la sede in cui eseguire l’ordine: dai mercati regolamentati
ai sistemi multilaterali, e così via. E successivamente dovrà
essere in grado di dimostrare al cliente di aver ottenuto il migliore
risultato possibile. Ogni intermediario dovrà quindi dotarsi
di una propria “Best execution policy”, una strategia
che consenta il raggiungimento di questo obiettivo.
L’execution only
Quando si tratta di strumenti finanziari “non complessi”,
tuttavia, è possibile ricorrere a una nuova modalità
di negoziazione, la execution only, in base alla quale l’intermediario
non è tenuto a fornire informazioni ai clienti, né
alla “profilatura”, ma si limita a eseguire l’ordine.
Conflitto d'interessi
Secondo questa normativa, gli intermediari finanziari, saranno obbligati
ad adottare ogni misura idonea a garantire le migliori performance
possibili alla clientela, anche a costo di rimetterci. Vi sarà,
inoltre, più trasparenza. Il collocamento, la raccolta ordini
e la negoziazione consteranno di informazioni meno complete e richiederanno
il meno stringente criterio dell'appropriatezza. Resta fuori dal
provvedimento l'execution only.
La "profilatura"
È un'altra delle novità (relative, peraltro, perché
in Italia già esiste una procedura di questo genere) per
i risparmiatori: attraverso questionari l’intermediario si
informa del profilo di rischio del cliente, dei suoi obiettivi e
della sua conoscenza degli strumenti finanziari. Vale sempre la
pena di compilarli con attenzione perché da questi può
dipendere la possibilità di far valere le proprie ragionei:
l'investitore che dice di essere disposto ad assumere rischi anche
elevati, o di conoscere strumenti complessi come i derivati o i
fondi hedge non potrà poi lamentarsi in caso di perdite gravi.
L’attività di consulenza
Con la direttiva nasce un nuovo servizio di investimento, la consulenza,
che diventa un'attività indipendente e non strumentale alla
fornitura di altri servizi d'investimento. In pratica potrà
nascere anche in Italia la figura del consulente finanziario indipendente,
un professionista che non ha l’obiettivo di vendere servizi
o prodotti di investimento, ma esclusivamente di aiutare il cliente
nelle sue scelte finanziarie. Infatti, è stata introdotta
la possibilità, per le persone fisiche, di prestare servizi
di consulenza finanziaria, dopo che questi si siano iscritti ad
un albo redatto e tenuto da un organismo di tutela e controllo,
appositamente costituito, che avrà, fra le altre cose, il
potere di sospendere o addirittura radiare chi commette gravi infrazioni.
Vigilanza
Individuate nuove modalità di collaborazione tra le autorità.
Sarà, inoltre, fatto valere il protocollo d'intesa che regola,
coordina e chiarisce i compiti di vigilanza spettanti a ciascuna
autorità in base al criterio della prevalenza delle funzioni.
Finisce la concentrazione degli scambi
Una conseguenza di questa norma è l’eliminazione dell'obbligo
di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati. Le reti
UniCredit e Intesa Sanpaolo, per esempio, hanno già deciso
di inserire Tlx (la “Società-Mercato”, controllata
dagli stessi gruppi, per la negoziazione di strumenti finanziari)
nella propria execution policy come sistema di negoziazione di riferimento
per tutti i titoli negoziati sulla stessa, vale a dire circa 2700
titoli.
I conflitti di interesse
È previsto un rafforzamento delle regole interne per prevenire
i conflitti, attraverso la realizzazione di una politica aziendale
di gestione, da comunicare ai clienti. In presenza di potenziali
conflitti di interessi a carico dell’intermediario, la Mifid
prevede tuttavia solamente l’obbligo di informarne chiaramente
i clienti. È poi responsabilità del cliente decidere
se accettare o no l’offerta dei servizi di investimento dell’intermediario.
Informazioni sugli incentivi
Gli intermediari sono obbligati a comunicare alla clientela gli
incentivi percepiti da controparti terze; devono inoltre dimostrare
che questi non danneggiano la qualità del servizio ma hanno,
al contrario, l’obiettivo di accrescerla.
Arrivano gli stranieri?
La vigilanza sulle imprese che prestano servizi finanziari in altre
nazioni della Ue è esercitata dalle Autorithy del Paese d'origine.
Non ci saranno quindi ostacoli, per società straniere, alla
vendita dei loro prodotti e servizi in Italia. Con tutte le difficoltà
che, per un investitore privato, può comportare l'avere a
che fare con prodotti nuovi e diversi, provenienti da mercati finanziari
più evoluti del nostro.
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