DAL 30 APRILE 2008
LE NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE
|
Con l’entrata in vigore
del D. Lgs. 231/2007, dal 29 dicembre 2007 mutano gli scenari
dei comportamenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio
di denaro e di finanziamento di attività terroristiche,
coinvolgendo interlocutori tra i più disparati, quali
banche, intermediari finanziari, professionisti, agenti immobiliari,
case da gioco. Ma in modo particolare, gli effetti della nuova
legge si faranno sentire in maniera tangibile per tutti i
cittadini a partire dal 30 aprile 2008, quando
cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del
denaro contante e degli assegni al portatore. E’ questo
uno dei mutamenti di maggiore impatto sulla vita dei cittadini
determinati dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”
– e della conseguente entrata in vigore – del
decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo
la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco. |
|
I nuovi limiti abbassano la soglia da
12.500 euro a 5.000 euro
Scenderà innanzitutto da 12.500 a 5.000 euro il limite per
il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti
al portatore e di assegni al portatore. Dall’importo di 5
mila euro in su, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di
denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila
euro dovranno essere emessi muniti della clausola di “non
trasferibilità”.
Inoltre, un’operazione unitaria di importo superiore a 5 mila
euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante
tranche inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta impedito
l’uso del contante e degli assegni trasferibili. Operazione
frazionata è definita dalla legge “un’operazione
unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore
ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni
in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato
in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Definizione certa delle operazioni frazionate
La definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto
innovativo rispetto al sistema previgente. Per quanto riguarda la
cronologia della pluralità di operazioni, viene fissato un
arco temporale certo entro il quale l’operazione può
ritenersi unica. Sotto questo aspetto, l’innovazione semplifica
ed elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché
il legislatore, pur riproducendo il riferimento all’unitarietà
sotto il profilo economico – presente già nella precedente
formulazione – fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione
dell’operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale,
invece, la disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della
normativa esaminata, l’onere di individuare gli elementi idonei
a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.
NUOVI LIMITI NEI TRASFERIMENTI FINANZIARI
L’art. 49 del citato Decreto Legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 dispone che, a decorrere dal 30 aprile 2008, è vietato
effettuare, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, il trasferimento
di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, se l’importo
dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente
pari o superiore ad Euro 5.000.
In forza di quanto sopra, a decorrere dalla suddetta data del 30
aprile 2008, scende da Euro 12.500 ad Euro 5.000 il limite per effettuare
transazioni finanziarie a mezzo contanti, libretti al portatore
o assegni al portatore con la conseguenza che i trasferimenti di
ammontare pari o superiore a detto limite dovranno essere necessariamente
eseguiti tramite Banche, Poste Italiane Spa e Istituti di moneta
elettronica. Inoltre, gli assegni di importo pari o superiore al
citato limite dovranno obbligatoriamente essere emessi con la clausola
di “non trasferibilità”.
Peraltro, il nuovo limite si applica anche alle c.d. “operazioni
frazionate”, intendendo per tali le operazioni unitarie sotto
il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite
di Euro 5.000 che vengono regolate monetariamente attraverso più
transazioni, singolarmente di importo inferiore al predetto limite,
effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo
fissato dalla Legge in sette giorni.
Relativamente alle operazioni frazionate, è opportuno richiamare
l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere
12.12.95, n. 1504, secondo il quale in presenza di una pluralità
di trasferimenti relativi alla medesima operazione, effettuati nel
citato periodo di sette giorni, singolarmente di importo inferiore
ad Euro 5.000, ma complessivamente per un ammontare pari o superiore
a detto limite, non trova applicazione il divieto nel caso in cui
il frazionamento sia connaturato all’operazione posta in essere
(ad esempio, un contratto di somministrazione), o sia la conseguenza
di uno specifico accordo tra le parti (ad esempio, un pagamento
rateale). In ogni caso, lo stesso Consiglio di Stato sottolinea
che rimane ”impregiudicato il potere dell’autorità
amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza,
in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista
misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti
in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti
di valore di cui si tratta”.
GLI ASSEGNI
La legge in esame dispone anche incisivi cambiamenti dello scenario
per l’emissione degli assegni da parte di Banche e Poste.
In particolare:
- i carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni
circolari, i vaglia postali o cambiari potranno essere rilasciati
dalle Banche e da Poste Italiane Spa solo se muniti di clausola
di non trasferibilità su ogni singolo modulo. Peraltro, il
cliente potrà chiedere il rilascio di moduli di assegni bancari
o postali ovvero il rilascio di assegni circolari, vaglia postali
o cambiari di importo inferiore ad Euro 5.000, in forma libera (ovvero,
senza la stampigliatura della clausola di non trasferibilità),
unicamente attraverso la presentazione di un’apposita richiesta
scritta. In quest’ultimo caso, il richiedente dovrà,
però, pagare un’imposta di bollo di Euro 1,50 da corrispondere
per ciascun modulo di assegno bancario, postale, circolare ovvero
di vaglia postale o cambiario. Tuttavia, gli assegni bancari e postali
nonché gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari
emessi per importi uguali o superiori ad Euro 5.000 dovranno, obbligatoriamente,
essere sempre emessi con la clausola di “non trasferibilità”
e recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario;
- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente
(e cioè gli assegni che il traente emette con le formule
“a me stesso”, “a sè medesimo”, “a
me medesimo”, “a m.m.”) potranno essere girati
unicamente per l’incasso ad una Banca o alle Poste Italiane
Spa. In altre parole, detti assegni non potranno essere girati ad
un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”;
- gli assegni dei quali è consentita la girata, ovvero quelli
trasferibili, dovranno recare la “girata piena”: il
beneficiario, cioè, dovrà apporre sul retro dell’assegno
la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del
nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi, beneficiario dell’assegno
bancario trasferibile, vuole girarlo a Luigi Neri. Per fare ciò,
sul retro deve scrivere: “Per me pagate a Luigi Neri”
e fare seguire tale girata dalla propria firma). Inoltre, la legge
prescrive che ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,
il codice fiscale del girante. L’apposizione del
codice fiscale del girante assolve una chiara funzione di identificazione
e rappresenta, come sopra illustrato, un’incombenza particolarmente
incisiva sull’efficacia della girata stessa, in quanto la
sua applicazione è addirittura prescritta a pena di nullità
dell’operazione di trasferimento del titolo.
I LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti di deposito al portatore, sia bancari sia postali, non
potranno avere un saldo pari o superiore ad Euro 5.000. Ne consegue
che, i libretti di deposito bancari o postali al portatore che alla
data del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della presente
disposizione) presentano un saldo pari o superiore ad Euro 5.000,
dovranno, entro la data del 30 giugno 2009, essere estinti ovvero,
in alternativa, il loro saldo dovrà essere riportato al di
sotto del citato limite di Euro 5.000. Inoltre, la Legge dispone
che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali
al portatore, il cedente deve comunicare, entro trenta giorni, alla
Banca o alle Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario
nonché la data del trasferimento.
REGIME SANZIONATORIO
L’inosservanza delle disposizioni di Legge sopra illustrate,
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di seguito
illustrate:
- la violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro
contante ovvero la predisposizione di assegni privi delle formalità
sopra richiamate comportano l’irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo
trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto
che ha effettuato il trasferimento ma anche a
colui che ha ricevuto le somme;
- la violazione del divieto di disporre di depositi al portatore
con saldi pari o superiori ad Euro 5.000 è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;
- la violazione degli obblighi prescritti per i libretti di deposito
al portatore che alla data del 30 aprile 2008 presentano un saldo
pari o superiore ad Euro 5.000 (estinzione degli stessi ovvero riduzione
del saldo entro i limiti fissati dalla legge, entro la data del
30 giugno 2009) è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto. Le stesse sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano nel caso di inosservanza
delle disposizioni prescritte in merito alla trasferibilità
dei libretti di deposito al portatore.
|
|