DAL 30 APRILE 2008 LE NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007, dal 29 dicembre 2007 mutano gli scenari dei comportamenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività terroristiche, coinvolgendo interlocutori tra i più disparati, quali banche, intermediari finanziari, professionisti, agenti immobiliari, case da gioco. Ma in modo particolare, gli effetti della nuova legge si faranno sentire in maniera tangibile per tutti i cittadini a partire dal 30 aprile 2008, quando cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. E’ questo uno dei mutamenti di maggiore impatto sulla vita dei cittadini determinati dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” – e della conseguente entrata in vigore – del decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco.

I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro a 5.000 euro
Scenderà innanzitutto da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Dall’importo di 5 mila euro in su, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di “non trasferibilità”.
Inoltre, un’operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta impedito l’uso del contante e degli assegni trasferibili. Operazione frazionata è definita dalla legge “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Definizione certa delle operazioni frazionate
La definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente. Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di operazioni, viene fissato un arco temporale certo entro il quale l’operazione può ritenersi unica. Sotto questo aspetto, l’innovazione semplifica ed elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all’unitarietà sotto il profilo economico – presente già nella precedente formulazione – fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa esaminata, l’onere di individuare gli elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni a unità.

NUOVI LIMITI NEI TRASFERIMENTI FINANZIARI

L’art. 49 del citato Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 dispone che, a decorrere dal 30 aprile 2008, è vietato effettuare, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, se l’importo dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad Euro 5.000.
In forza di quanto sopra, a decorrere dalla suddetta data del 30 aprile 2008, scende da Euro 12.500 ad Euro 5.000 il limite per effettuare transazioni finanziarie a mezzo contanti, libretti al portatore o assegni al portatore con la conseguenza che i trasferimenti di ammontare pari o superiore a detto limite dovranno essere necessariamente eseguiti tramite Banche, Poste Italiane Spa e Istituti di moneta elettronica. Inoltre, gli assegni di importo pari o superiore al citato limite dovranno obbligatoriamente essere emessi con la clausola di “non trasferibilità”.
Peraltro, il nuovo limite si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite di Euro 5.000 che vengono regolate monetariamente attraverso più transazioni, singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato dalla Legge in sette giorni.
Relativamente alle operazioni frazionate, è opportuno richiamare l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere 12.12.95, n. 1504, secondo il quale in presenza di una pluralità di trasferimenti relativi alla medesima operazione, effettuati nel citato periodo di sette giorni, singolarmente di importo inferiore ad Euro 5.000, ma complessivamente per un ammontare pari o superiore a detto limite, non trova applicazione il divieto nel caso in cui il frazionamento sia connaturato all’operazione posta in essere (ad esempio, un contratto di somministrazione), o sia la conseguenza di uno specifico accordo tra le parti (ad esempio, un pagamento rateale). In ogni caso, lo stesso Consiglio di Stato sottolinea che rimane ”impregiudicato il potere dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie, la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”.

GLI ASSEGNI

La legge in esame dispone anche incisivi cambiamenti dello scenario per l’emissione degli assegni da parte di Banche e Poste. In particolare:

- i carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, i vaglia postali o cambiari potranno essere rilasciati dalle Banche e da Poste Italiane Spa solo se muniti di clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo. Peraltro, il cliente potrà chiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali ovvero il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo inferiore ad Euro 5.000, in forma libera (ovvero, senza la stampigliatura della clausola di non trasferibilità), unicamente attraverso la presentazione di un’apposita richiesta scritta. In quest’ultimo caso, il richiedente dovrà, però, pagare un’imposta di bollo di Euro 1,50 da corrispondere per ciascun modulo di assegno bancario, postale, circolare ovvero di vaglia postale o cambiario. Tuttavia, gli assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari emessi per importi uguali o superiori ad Euro 5.000 dovranno, obbligatoriamente, essere sempre emessi con la clausola di “non trasferibilità” e recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;

- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente emette con le formule “a me stesso”, “a sè medesimo”, “a me medesimo”, “a m.m.”) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una Banca o alle Poste Italiane Spa. In altre parole, detti assegni non potranno essere girati ad un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”;

- gli assegni dei quali è consentita la girata, ovvero quelli trasferibili, dovranno recare la “girata piena”: il beneficiario, cioè, dovrà apporre sul retro dell’assegno la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi, beneficiario dell’assegno bancario trasferibile, vuole girarlo a Luigi Neri. Per fare ciò, sul retro deve scrivere: “Per me pagate a Luigi Neri” e fare seguire tale girata dalla propria firma). Inoltre, la legge prescrive che ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. L’apposizione del codice fiscale del girante assolve una chiara funzione di identificazione e rappresenta, come sopra illustrato, un’incombenza particolarmente incisiva sull’efficacia della girata stessa, in quanto la sua applicazione è addirittura prescritta a pena di nullità dell’operazione di trasferimento del titolo.

I LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti di deposito al portatore, sia bancari sia postali, non potranno avere un saldo pari o superiore ad Euro 5.000. Ne consegue che, i libretti di deposito bancari o postali al portatore che alla data del 30 aprile 2008 (data di entrata in vigore della presente disposizione) presentano un saldo pari o superiore ad Euro 5.000, dovranno, entro la data del 30 giugno 2009, essere estinti ovvero, in alternativa, il loro saldo dovrà essere riportato al di sotto del citato limite di Euro 5.000. Inoltre, la Legge dispone che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro trenta giorni, alla Banca o alle Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario nonché la data del trasferimento.

REGIME SANZIONATORIO
L’inosservanza delle disposizioni di Legge sopra illustrate, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di seguito illustrate:
- la violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante ovvero la predisposizione di assegni privi delle formalità sopra richiamate comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a
colui che ha ricevuto le somme;
- la violazione del divieto di disporre di depositi al portatore con saldi pari o superiori ad Euro 5.000 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo;
- la violazione degli obblighi prescritti per i libretti di deposito al portatore che alla data del 30 aprile 2008 presentano un saldo pari o superiore ad Euro 5.000 (estinzione degli stessi ovvero riduzione del saldo entro i limiti fissati dalla legge, entro la data del 30 giugno 2009) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto. Le stesse sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nel caso di inosservanza delle disposizioni prescritte in merito alla trasferibilità dei libretti di deposito al portatore.

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